lunedì 27 luglio 2009

L’assurdo “niet” di Stato alle staminali

L’assurdo “niet” di Stato alle staminali

da “TuttoScienze” supplemento de La Stampa

Gilberto Corbellini

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di Elena Cattaneo, Elisabetta Cerbai e Silvia Garagna – ricercatrici docenti delle università di Milano, Firenze e Pavia – contro il bando del ministero della Salute che esclude illegalmente dai finanziamenti per la ricerca i progetti che utilizzano cellule staminali embrionali. La motivazione della sentenza è, se possibile, anche più grave della decisione del ministero. Perché dice che l’eventuale discriminazione o danno per l’esclusione di un progetto di ricerca non riguarda i ricercatori ma l’ente a cui saranno destinati i fondi. Il che non è solo incostituzionale, ma prefigura una pericolosa limitazione dell’autonomia del ricercatore di decidere quali studi portare avanti, con mezzi ovviamente legali, e che è prevista da tutte le leggi che governano gli enti di ricerca e accademici in Italia.



Il caso del bando sulle staminali è interessante sotto il profilo del clima di censura e manipolazione della scienza che regna in Italia. Intanto perché il ministero ha aggiunto il divieto d’ufficio (si dice su richiesta della regione Lombardia), mentre la commissione che aveva stabilito i criteri si era ben guardata dall’inserirlo. Inoltre, per il significato arrogante che assume la limitazione: sarebbe bastato intitolare il bando alla ricerca sulla biologia “delle staminali adulte” e nessuno avrebbe potuto fare ricorso.



Certo, la scelta di investire soldi in una direzione per alcune applicazioni meno promettenti sarebbe stata criticabile. Ma la decisione sarebbe rientrata nelle prerogative del governo. Così, invece, il bando diventa illegale, perché il governo non può introdurre una limitazione che non è giustificata dalla legge in vigore, la 40.



Questa legge, infatti, vieta la distruzione di embrioni residui, ma non di fare ricerche in Italia con cellule staminali embrionali già esistenti e ottenibili da laboratori internazionali. Che infatti si fanno, a fatica, in molti laboratori italiani. Quindi, il ministero e la Conferenza Stato-Regioni si sono assunti una prerogativa che non spetta loro: per ora la Costituzione dice che il governo è ancora solo potere esecutivo.



Qualcuno, come la vice-ministra Roccella, dice che il governo può dare quello che vuole: ha scritto anche che la scelta di vietare la ricerca sulle staminali embrionali non è diversa da quella di Obama, che non ha consentito di finanziare con fondi federali la creazione a scopo sperimentale di embrioni e la clonazione terapeutica. Argomento singolare: come se fosse la stessa cosa togliere un divieto, lasciandone qualcuno già esistente, e introdurne uno senza che vi sia una base giuridica per farlo.



Il TAR del Lazio non poteva giustificare la sua ordinanza basandosi sulla legge 40, anche se la cita a sproposito, e quindi fonda il rifiuto affermando che non sono i ricercatori che possono far ricorso, ma i destinatari istituzionali dei fondi. Questo significa cancellare non solo la libertà di ricerca in un campo specifico, ma l’autonomia del ricercatore tout court. Poiché si attribuisce, ingiustificatamente e contro la Costituzione, ai dipartimenti, alle università e agli enti il potere di esercitare un controllo preventivo sul tipo di studi, e forse anche di insegnamenti, che il ricercatore e il docente possono intraprendere.



Dovrebbe essere chiaro che i bandi sono rivolti ai ricercatori e ai team sulle base delle competenze delle “facilities”. Ma gli enti non possono entrare nel merito degli obiettivi e dei metodi, altrimenti si configurerebbe una limitazione dell’autonomia del ricercatore tutelata dall’articolo 33 della Costituzione.



Attenzione! Il significato di questa sentenza va al di là del caso specifico. L’episodio si configura come una forma di controllo e censura della ricerca. Qualcosa che è la norma nei regimi totalitari e teocratici, ma che deve essere aborrito nelle democrazie.